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Ordinanza — n. 3200/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3200/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3200/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSERE PASQUALE nato a RIPACANDIDA il 27/02/1954 avverso la sentenza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato aydiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Messere Pasquale ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat-teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 493-ter cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat-teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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abuso di carte-chèques revoca del credito al consumo offesa al credito carta assegni retrocessione di credito credito contestato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
- che Messere Pasquale ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art.
art. 493-ter cod. pen
pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSERE PASQUALE nato a RIPACANDIDA il 27/02/1954 avverso la sentenza del 06/06/2022 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato aydiso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Messere Pasquale ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Ancona, che ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico ministero per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che, con unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; - che la censura è proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di pat-teggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente