Ordinanza — n. 3199/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA PIERO nato a AUGUSTA il 24/04/1969 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Amara Piero ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall.,; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente (quanto alla sussistenza della sua qualità di amministratore di fatto), è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3199/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, 219 e 223 I. fall.,; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente (quanto alla sussistenza della sua qualità di amministratore di fatto), è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARA PIERO nato a AUGUSTA il 24/04/1969 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Amara Piero ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine ai reati di cui agli artt. 216, 219 e 223 I. fall.,; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura l'affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente (quanto alla sussistenza della sua qualità di amministratore di fatto), è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicemb