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Ordinanza — n. 3197/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding constitutional complaint on ergastolo institution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court's dismissal of a constitutional complaint regarding the ergastolo institution was unconstitutional, but the court found the argument generic and non-deducible under the law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The extraordinary appeal against a declaration of inadmissibility of a constitutional complaint is only admissible if it raises specific grounds listed in the statute; generic comparative criticisms of the ergastolo institution's constitutionality are excluded.

Parole chiave

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extraordinary appeal constitutional complaint ergastolo institution inadmissibility Code of Criminal Procedure condono delle spese procedurali ricorso straordinario per nullità misure superprovvisionali

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte nel procedimento de quo, non è deducibile col tramite del ricorso straordinario di cui all' art. 625-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
33018 del 29/03/2012, Esposito, RV 253430); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 671 cod. proc. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte nel procedimento de quo, non è deducibile col tramite del ricorso straordinario di cui all' art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. n. 168 del 27 aprile 1994
Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA(dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Prostamo Nazzareno propone ricorso straordinario avverso la ordinan- za n. 24450/2022 della VII Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha di- chiarato inammissibile il ricorso interposto avverso l'ordinanza della Corte di ap- pello di Catanzaro, nelle vesti di giudice dell'esecuzione, che a sua volta aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della conti- nuazione in executivis ex art. 671 cod. proc. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui ci si duole della declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale formulata dalla parte nel procedimento de quo, non è deducibile col tramite del ricorso straordinario di cui all' art. 625-bis cod. proc. pen., in quanto non rientra nelle ipotesi tassativamente individuate dalla legge; il motivo di ricorso, peraltro affet- to da genericità intrinseca, lungi dal mettere in evidenza errori di fatto o mate- riali dell'ordinanza impugnata, si limita a criticare, in chiave comparatistica e dal- l'angolo prospettico del diritto sovranazionale, la fisionomia dell'istituto dell'erga- stolo, denunciandone profili di illegittimità costituzionale a più riprese sconfessati dalla stessa giurisprudenza del Giudice delle leggi (tra le altre, Corte Cost. n. 168 del 27 aprile 1994) con argomentazioni sedimentatesi anche nella giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 33018 del 29/03/2012, Esposito, RV 253430); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C liere