Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avv)alo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Hudorovich Silvia ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avv)alo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Hudorovich Silvia ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere este