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Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avv)alo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; - che Hudorovich Silvia ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale sanzione sostitutiva riesame dell'entità pena sanzioni penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
- che Hudorovich Silvia ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVICH SILVIA nato a PIOVE DI SACCO il 21/03/1986 avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avv)alo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Hudorovich Silvia ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Trieste, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; - che il motivo proposto — che contesta l'applicazione della recidiva — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (pena comunque legale) e ritenuta congrua dal giudice di appello nel proce- dimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., nel cui ambito, peraltro, l'accordo sulla pena avviene all'esito di un accertamento a cognizione piena della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contesta- zione da parte dell'appellante; - che, <<in tema di concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale ... si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti » (Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere este