Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal for inadmissibility under Art. 625-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal filed by Prostamo Nazzareno inadmissible without formalities. The appellant argued for vitiating defects in reasoning and violation of law regarding his conditional release request, but the Court found these grounds did not fall within the specific exceptions permitted by Article 625-bis, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Extraordinary appeals alleging vitiating defects in reasoning or violation of law are inadmissible if they do not fall within the specific exceptions enumerated in paragraph 4 of Article 625-bis.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROSTAMO NAZZARENO nato a MILETO il 31/05/1961 avverso l'ordinanza del 24/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAi dato avviso alle parti; ; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Prostamo Nazzareno propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 24.03.22 della VII Sez. pen. di Questa Corte, che dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con la quale era stata rigettata l'istanza di liberazione condizionale; - che il ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione e viola- zione di legge, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, risulta proposto fuori dai casi consentiti ex art. 625-bis, comma 4 cod. proc. pen.; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co estens e Il Pr