Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Triggiani Direno Stefano inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's conviction for aggravated assault, arguing for alternative interpretations of evidence and a specific exemption from punishment. The court rejected these claims as they sought to re-evaluate probative sources outside the scope of legal review and lacked logical foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 cod. peri.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals challenging the non-existence of statutory exemptions or non-punishability grounds are inadmissible if they merely prefigure alternative readings of evidence without identifying specific distortions of procedural findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIGGIANI DIRENO STEFANO nato a MELFI il 11/07/1994 avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Triggiani Direno Stefano ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Potenza, che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha ritenuto l'im- putato responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla negata sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. peri., è inammissibile, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia viola- zione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere motivato e con- notato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (si veda pag. 5-6); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14