Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3193/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding recidivism and sentencing balance arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint lacked specificity and merely reiterated grievances already rejected by the lower courts. The appellant argued for a different application of recidivism rules and a specific balance between aggravating and mitigating circumstances, but failed to provide new arguments or confront the existing reasoning. The court ruled that the lower court's evaluation of sentencing factors was a non-appealable exercise of judicial discretion properly motivated under Article 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; In cassation proceedings, the assessment of the balance between aggravating and mitigating circumstances constitutes an exercise of the evaluative power reserved to the trial judge and is unappealable if congruently motivated according to the parameters of Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application aggravating circumstances mitigating circumstances judicial discretion lack of specificity sentencing balance inadmissible appeal motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 495 cod. pen
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Fall Massamba per il reato di cui all'art. 495 cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020
pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MASSAMBA (CUI 033LBDD) nato il 02/02/1988 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Fall Massamba per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della recidiva o comunque il mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti, è privo di specificità, perché, in entrambe le censure nelle quali si articola, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 3 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato; che, <<in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati>> (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838); il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid