Ordinanza — n. 3192/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LECCE VINCENZO nato a MONTESCAGLIOSO il 09/03/1968 avverso la sentenza del 11/03/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Di Lecce Vincenzo ricorre (insistendo per l'accoglimento dei relativi motivi con memoria del 28 novembre 2022) avverso la sentenza del Tribunale di Matera, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è in parte inammissibile, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. pen; Ordinanza — n. 3192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è in parte inammissibile, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LECCE VINCENZO nato a MONTESCAGLIOSO il 09/03/1968 avverso la sentenza del 11/03/2022 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Di Lecce Vincenzo ricorre (insistendo per l'accoglimento dei relativi motivi con memoria del 28 novembre 2022) avverso la sentenza del Tribunale di Matera, che ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 581 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è in parte inammissibile, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; in parte manifestamente infondato, attesa la pacifica nozione di percosse rilevante ai sensi del reato contestato (ex multis, Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015, dep. 2016, Rv. 265629); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14