Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds regarding evidence and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Rasconà Giuseppa and Sparacino Tindara inadmissible. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated assault, citing vague arguments about evidentiary weight under Article 603 and procedural defects under Article 131-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the first ground was a repetition of previously dismissed objections, while the second lacked the required specific factual and legal justifications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.p.: Appeals must be supported by specific grounds; generic censure of evidence evaluation or lack of specific legal reasoning renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RASCONA' GIUSEPPA nato a FIUMEDINISI il 08/11/1981 SPARACINO TINDARA nato a FIUMEDINISI il 23/10/1965 avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Rasconà Giuseppa e Sparacino Tindara ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati riconosciuti responsabili di concorso nel reato di lesioni aggravate; - che il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti denunziano vizi di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., oltre a prospettare delle deduzioni generiche, è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710;
Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708), avendo dato conto la corte territoriale delle ragioni per le quali ha ritenuto la prova non decisiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione all'istituto di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen., non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniuga con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono; - che, pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile costituita, che liquida in complessivi euro 1.850,00 oltre accessori come per legge;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.850,00 oltre accessori di legge. Così decis