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Ordinanza — n. 3189/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3189/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3189/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MASSIMO nato a NAPOLI il 13/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Migliaccio Massimo ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, perché tardivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei termini fissati per la proposizione dell'appello, è manifestamente infondato, posto che l'atto di impugnazione veniva proposto oltre i termini, atteso che il termine di deposito della motivazione non risente della sospensione feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termine di sospensione istanza di ricusazione tardiva motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate opposizione tardiva ritardo ingiustificato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MASSIMO nato a NAPOLI il 13/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Migliaccio Massimo ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, perché tardivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei termini fissati per la proposizione dell'appello, è manifestamente infondato, posto che l'atto di impugnazione veniva proposto oltre i termini, atteso che il termine di deposito della motivazione non risente della sospensione feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co stensor Il Pr