Ordinanza — n. 3189/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MASSIMO nato a NAPOLI il 13/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Migliaccio Massimo ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, perché tardivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei termini fissati per la proposizione dell'appello, è manifestamente infondato, posto che l'atto di impugnazione veniva proposto oltre i termini, atteso che il termine di deposito della motivazione non risente della sospensione feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3189/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIACCIO MASSIMO nato a NAPOLI il 13/04/1965 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Migliaccio Massimo ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, perché tardivo; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla valutazione dei termini fissati per la proposizione dell'appello, è manifestamente infondato, posto che l'atto di impugnazione veniva proposto oltre i termini, atteso che il termine di deposito della motivazione non risente della sospensione feriale (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, Rv. 270586); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co stensor Il Pr