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Ordinanza — n. 3187/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to procedural timing violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the statutory time limits. The appellant challenged the reasoning and procedural compliance of the lower court's decision, arguing for a retrial. The court rejected these claims, noting that appeals against plea agreements are strictly limited to specific grounds and must be timely, which this one was not.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 476, comma 2, cod. pen.; Art. 482, cod. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds and must be timely; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility statutory time limits Cassation review Italian criminal procedure controllo della commisurazione della pena ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e l'inosservanza di norma processuale, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 476, comma 2, cod. pen.
- che Raimondi Salvatore ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha applicato al predetto la pena concordata per il delitto di cui all'art. 476 comma 2 in relazione all'art.
Art. 482, cod. pen.
476 comma 2 in relazione all'art. 482 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e che in ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti del processo, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs.
art. 482 cod. pen
476 comma 2 in relazione all'art. 482 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e l'inosservanza di norma processuale, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMONDI SALVATORE nato a SAN CATALDO il 13/09/1990 avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTArdato avv- iso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Raimondi Salvatore ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha applicato al predetto la pena concordata per il delitto di cui all'art. 476 comma 2 in relazione all'art. 482 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e l'inosservanza di norma processuale, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - d'altronde, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e che in ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti del processo, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co s.li e tensore