Italian Court dismisses appeals against private violence conviction for procedural and logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Amirante Gennaro and Carullo Salvatore inadmissible. The defendants argued for a different factual reconstruction and questioned the assessment of aggravating circumstances, but the court found their claims to be mere complaints lacking legal merit. The court ruled that the lower court's reasoning was logically coherent and fully examined the evidence, thus rejecting the request for a new evaluation of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals based on alleged errors in fact-finding or motivation are inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and exhaustively addresses the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMIRANTE GENNARO nato a POZZUOLI il 20/05/1978 CARULLO SALVATORE nato a POZZUOLI il 30/07/1982 avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Amirante Gennaro e Carullo Salvatore ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di violenza pri- vata; - che il primo ed unico motivo di ricorso presentato dall'imputato Amirante, con il quale si denunzia erronea interpretazione della legge, mancata assunzione di prova decisiva, vizi di motivazione e violazione del diritto di difesa in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti me- diante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qua- le, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6); - che il primo ed unico motivo di ricorso presentato dall'imputato Carullo, con il quale si denunziano vizi di motivazione in ordine alle contestate aggravan- ti, oltre a proporre profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, è inerente ad un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente di- samina dei dati probatori, dando conto di come le aggravanti contestate erano state ritenute sussistenti e valutate ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condan- na dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C • si li- re estens re Il P