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Ordinanza — n. 3184/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances lacking legal or factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Di Domenico Vito against the Rome Court of Appeal's partial reform of the first-instance judgment inadmissible. The appellant argued for acquittal regarding charges of complicity in bankruptcy crimes, but the court found his submissions to be mere complaints devoid of specific legal reasoning or factual data. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic grievances or complaints lacking the specific legal arguments and factual data required to support the request for reform.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances lack of legal reasoning bankruptcy crimes complicity liability indagine su reati finanziari risarcimento per atto illecito bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO VITO nato a LUCO DEI MARSI il 13/05/1950 avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Di Domenico Vito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nei reati di cui agli artt. 216, 223 e 216 co. 1 n. 2 L. Fall.; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denun- zia inosservanza o erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere costituti da mere doglianze in punto di fatto, prospettano delle deduzioni generiche e prive delle ragioni di dirit- to e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; - che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Co tensore Il Pre