Cassation court dismisses appeal for generic mitigation due to lack of novelty and insufficient reasoning by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigation, arguing the reasoning was insufficient. The court rejected this, noting the appeal lacked novelty and that the lower court had already provided adequate references to decisive elements in its judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigation is inadmissible if it lacks novelty and the lower court has provided a congruous reference to the decisive elements for the denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO BUBACA nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Diallo Bubaca per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; - che il ricorso censura la sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che il ricorso replica senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello; - che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consiglier