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Ordinanza — n. 3177/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of jurisdiction over motivation defects in peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Genduso Anna Carmela and Genduso Giovanni inadmissible. The applicants argued that the Second Instance Court failed to properly evaluate victim statements, but the Court ruled that such challenges regarding motivation are barred for crimes tried by the peace court. Consequently, the appeals were rejected as they fall outside the scope of admissible cassation remedies for this specific procedural level.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court appeals for crimes within their jurisdiction cannot be filed to the Court of Cassation on grounds of defective motivation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court jurisdiction defective motivation challenge second instance appeal procedural bar motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivo insorto dopo la fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez.
art. 582 cod. pen
- che Genduso Anna Carmela e Genduso Giovanni ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENDUSO ANNA CARMELA nato a ALIMENA il 25/06/1967 GENDUSO GIOVANNI nato a ALIMENA il 02/11/1973 avverso la sentenza del 15/02/2022 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Genduso Anna Carmela e Genduso Giovanni ricorrono avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Termini Imerese, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Polizzi Generosa che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. (commesso il 16 aprile 2016); - che i ricorrenti lamentano il vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dagli altri testi; - che la censura non è consentita in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557); - che, peraltro, la censura, interamente versata in fatto, è manifestamente infondata, atteso che il giudice di secondo grado ha reso motivazione esauriente e priva di vizi logici; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che devono essere liquidate in euro 1.850,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in euro 1.850,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi