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Ordinanza — n. 3175/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for threats due to lack of specific grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against a conviction for threats and requested leniency, but the court found the first ground unsupported by facts and the second ground merely repetitive without new arguments. The third ground was rejected because the lower court adequately referenced relevant elements for denying generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded due to the clear intent of the agent, the second ground lacks specificity by reiterating prior grievances without confrontation, and the third ground is inadmissible when the lower court provides a sufficient reference to decisive elements for denying generic mitigating circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility threats conviction generic mitigating circumstances manifestly unfounded ground repetitive grievances minaccia nel diritto penale attenuazione della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGAZZU ROSSELLA nato a MESSINA il 23/12/1981 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Magazzù Rossella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stata condannata per il reato di minaccia; - che il primo motivo oltre a essere versato in fatto, è manifestamente infondato, atteso che la minaccia, in ragione delle modalità della sua esternazione e del contesto conflittuale in cui è stata pronunciata, era stata portata in termini tali da rendere evidente che l'avversarsi del male ingiusto era collegato alla volontà dell'agente; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 4 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi