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Ordinanza — n. 3172/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for threats as arguments lack specificity and violate procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3172/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Pantè inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for threats, arguing violations of procedural rules and lack of leniency, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the appeal lacked specific factual distinctions from the lower court's reasoning and improperly sought a re-evaluation of evidence without meeting statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on general complaints regarding motivation or lack of statutory leniency are inadmissible unless they contain specific, distinct grounds that differ from the grounds raised in the appeal against the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal procedural limits lack of specificity statutory leniency conviction for threats re-evaluation of evidence court costs minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 131-bis c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Lakani
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTE' ANDREA nato a MESSINA il 27/11/1954 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Pantè Andrea ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato condannato per il reato di minaccia; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile, siccome unicamente diretto a sollecitare - al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza - una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell'inosservanza delle norme processuali, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato (cfr. pagina 6 della sentenza); - che il terzo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è inammissibile, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Consigliere est