Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to request civil costs within fifteen days prior to hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for personal injuries but failed to request the civil party's costs within the mandatory fifteen-day window before the hearing. Consequently, the court rejected the request for civil costs and dismissed the entire appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The request for the civil party's costs must be filed within fifteen days prior to the hearing; failure to comply renders the request inadmissible and the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PINTO ALESSANDRO nato a BISCEGLIE il 04/04/1987 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia aveva condannato Di Pinto Alessandro per il reato di lesioni personali (commesso in concorso con Ruggieri Mauro); - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; - che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che è inammissibile la richiesta di parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, perché l'attività difensiva della parte si è esaurita nella redazione di una memoria depositata oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, dep. 2021, Ara, Rv. 281308;
Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 26364). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese delle parti civili. Così deciso, il 14 dicembre 2022 Il Consig