Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for bankruptcy crimes due to procedural inadmissibility and lack of new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ernesto Corò's appeal against the Milan Court of Appeal's confirmation of his bankruptcy crime conviction inadmissible. The appellant argued for violation of penal law and insufficient sentencing motivation, but the court found these arguments merely repetitive of previous grievances already addressed in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected because it lacked novelty and the original judgment adequately motivated both the conviction and the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals in cassation must present new grounds distinct from those already examined; repetitive or reiterated complaints are inadmissible, and sentencing must be motivated even when aligned with statutory minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORO' ERNESTO nato a TRADATE il 16/05/1953 avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Corò Ernesto ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte dì Ap- pello di Milano ha confermato, con riferimento alla sua posizione, la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 216 e 217, I. fall.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di sussistenza dei reati a lui ascritti, non è consentito in sede di legitti- mità in quanto, oltre ad essere privo di specificità, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione e fal- sa applicazione della legge penale, nonché la carenza e l'illogicità della motiva- zione con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimen- to della prevalenza delle circostanze generiche, è inammissibile in quanto il giu- dizio sulla pena è stato congruamente motivato evidenziando la congruità della pena inflitta (pari al minimo legale) e l'assenza di successive condotte riparato- rie.
E, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessiva- mente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua" (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie. Nella parte in cui contesta la mancata concessione delle circo- stanze attenuanti generiche, è poi manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in par- ticolare, pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C re est