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Ordinanza — n. 3165/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to factual complaints already reviewed by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Gollami Ahmed inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the appellate court's reduction of his sentence under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, arguing against factual findings. The court rejected these arguments because the complaints were merely reproductions of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial and appellate judges.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.; Appeals based on factual complaints that reproduce grievances already adequately examined and correctly rejected by the courts of first and second instance are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints repetitive grievances Code of Criminal Procedure review of facts uso di false generalità accertamento dell'identità falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta, sotto i pro- fili di cui all'art. 606, comma 1, lett.
art. 495 cod. pen
- che Gollami Ahmed (alias Joulal Ahmed) ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al predetto, confermandone, tuttavia la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOLLAMI AHMED nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; p- e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Gollami Ahmed (alias Joulal Ahmed) ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena irrogata al predetto, confermandone, tuttavia la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta, sotto i pro- fili di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto affidato a doglianze in punto di fatto, riproduttive di censure già ade- guatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C nsigliere estensore Il Presidente