Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to confront lower court's arguments on statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance decision that rejected an aggravating circumstance but confirmed liability for specific crimes. The court found the arguments repetitive, as the lower court had already adequately addressed and rejected the appellant's claims regarding statutory provisions and sentencing benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 1 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 585 cod. pen. - An appeal is inadmissible if the appellant merely reiterates censure without confronting the specific legal arguments and reasoning already examined and rejected by the court of first instance or second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAVID GIUSEPPE MARIA nato a REGGIO CALABRIA il 28/10/1965 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che David Giuseppe Maria ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. ma ha confermato la responsabilità del predetto in relazione al reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen., è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg 4 e 5 della sentenza impugnata), con i quali il ricorrente non si confronta; - che il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei beneficio della non menzione della condanna, sono da un canto manifestamente infondati perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pagg. 5 e 6); dall'altro sono inammissibili, in quanto il ricorrente non si confronta con le predette argomentazioni, limitandosi a reiterare censure già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il Con ig ere estensore Il Pr