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Ordinanza — n. 3163/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise territorial incompetence at appeal stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial on territorial incompetence and sentencing violations, but the Court held that the incompetence objection was not raised in the appeal judgment. Consequently, the Court ruled that new issues cannot be introduced at the cassation stage unless they were unexpectedly raised by the lower court, which did not occur here.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: New grounds of appeal must relate to the heads of decision in the original appeal act; questions never previously raised are inadmissible at cassation unless unexpectedly introduced by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal territorial incompetence new grounds of appeal cassation procedure failure to raise objection appeal judgment requirements procedural default incompetenza territoriale

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Invero, considerato che nel giudizio di appello i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d'impugna- zione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez.
Art. 595 cod. pen.
- che Magnetta Domenico ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ride- terminato la pena inflitta, ma ha confermato la penale responsabilità del predet- to per il reato di cui all'art. 595 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 595 cod. pen
- che Magnetta Domenico ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ride- terminato la pena inflitta, ma ha confermato la penale responsabilità del predet- to per il reato di cui all'art. 595 cod.
artt. 595 cod. pen
281852), circostanza non sussistente nel caso in esame; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazio- ne di legge in relazione agli artt. 595 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020
(Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep.
Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021
280783), non sono proponibili in sede di ricorso per cassazione questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzio- ne risolutiva (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNETTA DOMENICO nato a SAN SEVERO il 22/10/1957 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Magnetta Domenico ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ride- terminato la pena inflitta, ma ha confermato la penale responsabilità del predet- to per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale, è inammissibile in quanto non reiterato con l'atto di appello. Invero, considerato che nel giudizio di appello i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto d'impugna- zione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280783), non sono proponibili in sede di ricorso per cassazione questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzio- ne risolutiva (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852), circostanza non sussistente nel caso in esame; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazio- ne di legge in relazione agli artt. 595 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., è costituito da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non è consentito in sede di legit- timità; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C !gli re estensore Il P