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Ordinanza — n. 3162/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely restatements of already decided issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Longis Renzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a lack of reasoning regarding criminal liability for offenses under Articles 582 and 585 of the Penal Code. The court rejected this because the complaint merely restated arguments already fully examined and dismissed by the lower courts without alleging specific procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of restatements of grievances already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal restatement of grievances lack of motivation criminal liability Court of Cassation procedural error court costs gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LONGIS RENZO nato a MILANO il 25/08/1972 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che De Longis Renzo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha afferma- to la penale responsabilità del predetto per il reato di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il vizio di mo- tivazione della decisione impugnata, è inammissibile in quanto affidato a do- glianze riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente di- sattese dai giudici di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), nonché diret- te unicamente a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilet- tura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il ere estensore Il Pres