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Ordinanza — n. 3161/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3161/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3161/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINOVIC CONSUELO nato a MILANO il 19/10/1995 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Sainovic Consuelo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato la pe- nale responsabilità della predetta per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; - che tutti i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente deduce violazione vio- lazione di legge (in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione (in relazione all'art. 610 cod. pen.), sono inammissibili in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello (al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata) e difettano una critica puntuale del prov- vedimento impugnato, omettendo di prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre- mila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 3161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen.; - che tutti i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente deduce violazione vio- lazione di legge (in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione (in relazione all'art. 610 cod. pen.), sono inammissibili in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello (al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata) e difettano una critica puntuale del prov- vedimento impugnato, omettendo di prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre- mila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione esame delle censure formali revisione della sentenza penale allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
- che Sainovic Consuelo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato la pe- nale responsabilità della predetta per il reato di cui all'art. 610 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINOVIC CONSUELO nato a MILANO il 19/10/1995 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Sainovic Consuelo ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha affermato la pe- nale responsabilità della predetta per il reato di cui all'art. 610 cod. pen.; - che tutti i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente deduce violazione vio- lazione di legge (in relazione agli artt. 131-bis e 62-bis cod. pen.) e difetto di motivazione (in relazione all'art. 610 cod. pen.), sono inammissibili in quanto riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello (al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata) e difettano una critica puntuale del prov- vedimento impugnato, omettendo di prendere in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre- mila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il on ig re estensore Il Presiden