Ordinanza — n. 3159/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUTILE GIOVANNI nato a CASAVATORE il 08/03/1950 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; 1r - Rilevato che Nutile Giovanni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, afferman- do la penale responsabilità del predetto per il reato di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla man- cata assoluzione, non è consentito in sede di legittimità in quanto affidato a de- duzioni indeterminate e aspecifiche, sviluppate tramite argomentazioni riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3159/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUTILE GIOVANNI nato a CASAVATORE il 08/03/1950 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; 1r
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Nutile Giovanni ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, afferman- do la penale responsabilità del predetto per il reato di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla man- cata assoluzione, non è consentito in sede di legittimità in quanto affidato a de- duzioni indeterminate e aspecifiche, sviluppate tramite argomentazioni riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.