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Ordinanza — n. 3157/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding conditional sentence suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Antonucci Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for offenses under Articles 594, 612, and 660 of the Penal Code, arguing violations of Articles 163 and 175. The court rejected these claims as baseless because the territorial court provided adequate and logical reasoning for denying the conditional suspension of the penalty based on the defendant's personal characteristics and the proportionality of the reaction.

Regesto Legislator

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Art. 163, 175 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's refusal of conditional sentence suspension is adequately motivated by relevant factual considerations regarding the defendant's personality and the proportionality of the response.

Parole chiave

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conditional sentence suspension criminal appeal inadmissibility penal code articles 163 175 proportionality of reaction court costs award sanzioni pecuniarie risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Art. 175 cod. pen.
Art. 594 cod. pen.
Art. 612 cod. pen.
Art. 660 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI GIUSEPPE nato a FROSINONE il 17/04/1965 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Antonucci Giuseppe ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 594, 612 e 660 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 163 e 175, cod. pen., è mani- festamente infondato in quanto la corte territoriale si è pronunciata sulla manca- ta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fornendo una adeguata e logica motivazione (evidenziando, in concreto, la negativa per- sonalità dell'imputato, le modalità di esecuzione e la sproporzione della reazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il s