Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding conditional sentence suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Antonucci Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of his criminal liability for offenses under Articles 594, 612, and 660 of the Penal Code, arguing violations of Articles 163 and 175. The court rejected these claims as baseless because the territorial court provided adequate and logical reasoning for denying the conditional suspension of the penalty based on the defendant's personal characteristics and the proportionality of the reaction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 175 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's refusal of conditional sentence suspension is adequately motivated by relevant factual considerations regarding the defendant's personality and the proportionality of the response.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI GIUSEPPE nato a FROSINONE il 17/04/1965 avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Antonucci Giuseppe ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sua penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 594, 612 e 660 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 163 e 175, cod. pen., è mani- festamente infondato in quanto la corte territoriale si è pronunciata sulla manca- ta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena fornendo una adeguata e logica motivazione (evidenziando, in concreto, la negativa per- sonalità dell'imputato, le modalità di esecuzione e la sproporzione della reazione); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il s