Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging evidence evaluation under Art. 192 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Coderoni inadmissible regarding his conviction for aggravated personal injuries. The appellant argued that the lower court violated Article 192 of the Code of Criminal Procedure by misinterpreting evidence, but the court found this claim baseless. The appellate court's detailed reasoning on evidence reliability was deemed correct and outside the scope of legitimate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Appeals challenging the evaluation of evidence are inadmissible if they merely propose alternative readings without identifying specific distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CODERONI GIUSEPPE nato a MONTOPOLI DI SABINA il 31/05/1957 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Coderoni Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione e/o erronea applicazione di legge in ordine all'art. 192 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie (peraltro non decisive nella complessiva economia motivazionale), estranee al sindacato di legittimità e avulse da perti- nente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizza- te dai giudici di merito.
Tutto ciò a fronte di una esauriente e logica argomenta- zione offerta dalla corte territoriale che, con corretti argomenti logici e giuridici, dà conto dell'esatta ricostruzione dei fatti e della valutazione di attendibilità delle diverse fonti di prova (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C re estensore Il Pr