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Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONE COSIMO nato a GROTTAGLIE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Dragone Cosimo ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3155/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Dragone Cosimo ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione punibilità dei mass media denuncia mendace diritto di stampa violazione del diritto d'autore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGONE COSIMO nato a GROTTAGLIE il 27/06/1992 avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Dragone Cosimo ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 595, comma 3 e 660 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che dall'istruttoria dibattimentale non è emersa prova certa in grado di fugare ogni ragionevole dubbio, è inammissibile, in quanto prospetta una rivalutazione, in fatto, degli elementi probatori valutati dalla corte d'appello con motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è ugualmente inammissibile, in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della violazione dell'art. 157, cod. pen.

è manifestamente infondato sin quanto non può ritenersi maturato il termine prescrizionale atteso che il reato di diffamazione a mezzo di stampa si consuma nel momento in cui viene divulgata l'immagine o il pensiero lesivo dell'altrui reputazione e, pertanto, come risulta adeguatamente dalla sentenza impugnata, bisogna far riferimento alla data delle prime pubblicazioni (24/3/2015). - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere liquidato in favore della parte civile (richieste con conclusioni depositate 12 dicembre 2022), attesa la tardività della richiesta;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso