Italian court dismisses appeal against criminal conviction for theft and damage, citing procedural errors and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Mirko Ianni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment convicting him of theft and damage, arguing that the recidivism rule incorrectly affected the statute of limitations and that procedural nullities were misapplied. The court rejected these claims as legally unfounded, noting that the lower court correctly distinguished between the heads of charge regarding nullity and that the appellant's arguments contradicted established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, 635 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant raises arguments manifestly unfounded based on misinterpretations of statutory provisions or procedural rules clearly contradicted by the case file and established jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI MIRKO nato a ROMA il 23/08/1981 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; Rx\
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Ianni Mirko ricorre avverso la sentenza emessa in data aprile 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui agli artt. 612 e 635 cod. pen.; - che il primo motivo è manifestamente infondato in quanto prospetta enun- ciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che la recidiva reiterata infraquinquennale, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale del reato (Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015); - che anche il secondo motivo è manifestamente infondato poiché afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali.
Inve- ro, la corte territoriale ha correttamente evidenziato che la dichiarazione di nulli- tà (per genericità della formulazione) aveva riguardato il solo capo relativo al danneggiamento, cosicché non vi era ragione per riformulare il capo relativo alla minaccia e di riprodurlo nella nuova contestazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi- la in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 d