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Ordinanza — n. 3151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONIFACIO STEFANO nato a ROMA il 06/10/1966 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; V - Rilevato che Di Bonifacio Stefano ricorre avverso la sentenza emessa in data 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; - che con l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio odi motivazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, tardivamente richieste (memoria del 3 dicembre 2022);

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 3151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen.; - che con l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio odi motivazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, tardivamente richieste (memoria del 3 dicembre 2022);

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali risarcimento del danno civile sanzioni pecuniarie risarcimento per errore giudiziario abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
- Rilevato che Di Bonifacio Stefano ricorre avverso la sentenza emessa in data 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BONIFACIO STEFANO nato a ROMA il 06/10/1966 avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; V

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Di Bonifacio Stefano ricorre avverso la sentenza emessa in data 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; - che con l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio odi motivazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, tardivamente richieste (memoria del 3 dicembre 2022);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile Così deciso il 14 dicembre 2022 Il ere estensore Il Pre