Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3150/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for illegal possession of drugs due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Gianfranco Recchia inadmissible and ordered him to pay court costs. Recchia challenged a lower court's criminal conviction for illegal possession of drugs, arguing contradictions in the reasoning and defects in the sentencing justification. The court rejected these claims because the first ground sought to reconstruct facts beyond legal qualification, while the second concerned the punitive treatment which is not reviewable in this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging the factual reconstruction of the case or the reasoning regarding the punitive treatment are inadmissible in proceedings for the review of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility factual reconstruction limits punitive treatment review legal qualification distinction Cassazione ordinanza recidiva nell'infrazione revoca del permesso di dimora impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA GIANFRANCO nato a MASSAFRA il 14/03/1995 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Recchia Gianfranco ricorre avverso la sentenza emessa in data 21 marzo 2022 dalla Corte di appello di Lecce sezione distaccata di Taranto che ha affermato la penale responsabilità per i reati di cui gli artt. 614, comma 1 e 4 e 633 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta contraddittorietà, carenza e illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità è inammissibile in quanto postula una diversa ricostruzione dei fatti in contestazione (che travalicano la mera qualificazione giuridica); - che il secondo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); -che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C lie e estens Il Pres