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Ordinanza — n. 3149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTI FRANCESCO nato a ACQUASANTA TERME il 26/05/1966 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIUDICE DI PACE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che Morganti Francesco ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice di Pace di Teramo che aveva affermato la penale respon- sabilità per il reato di cui all'art. 582, cod. pen.; - che il Tribunale di Teramo, in funzione del giudice di appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 37, d.lvo 28 agosto 2000, n. 274; - che avverso le sentenze del Giudice di Pace il ricorso per Cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; - che il ricorrente, articolando due motivi, lamenta la mancata assoluzione ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n.2 e 5, cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 582, cod. pen.; - che il Tribunale di Teramo, in funzione del giudice di appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 37, d.lvo 28 agosto 2000, n. 274; - che avverso le sentenze del Giudice di Pace il ricorso per Cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; - che il ricorrente, articolando due motivi, lamenta la mancata assoluzione ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n.2 e 5, cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute indennità per torto morale ricorso per risarcimento danni lesione al piede contenzioso dell'assicurazione invalidità
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORGANTI FRANCESCO nato a ACQUASANTA TERME il 26/05/1966 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIUDICE DI PACE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Morganti Francesco ricorre avverso la sentenza emessa in data 18 marzo 2022 dal Giudice di Pace di Teramo che aveva affermato la penale respon- sabilità per il reato di cui all'art. 582, cod. pen.; - che il Tribunale di Teramo, in funzione del giudice di appello, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 37, d.lvo 28 agosto 2000, n. 274; - che avverso le sentenze del Giudice di Pace il ricorso per Cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; - che il ricorrente, articolando due motivi, lamenta la mancata assoluzione ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. e la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62, n.2 e 5, cod. pen.; - che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, pertanto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende