Ordinanza — n. 3148/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COIRO MARIA nato a MESSINA il 22/10/1973 nel procedimento a carico di: AZZARELLO ANTONINO nato a SPADAFORA il 09/01/1962 DI MENTO PIETRO nato a SPADAFORA il 12/12/1955 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COIRO MARIA nato a MESSINA il 22/10/1973 nel procedimento a carico di: AZZARELLO ANTONINO nato a SPADAFORA il 09/01/1962 DI MENTO PIETRO nato a SPADAFORA il 12/12/1955 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile COIRO MARIA nato a MESSINA il 22/10/1973 nel procedimento a carico di: AZZARELLO ANTONINO nato a SPADAFORA il 09/01/1962 DI MENTO PIETRO nato a SPADAFORA il 12/12/1955 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che la parte civile, Coiro Maria, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha riformato la pronunzia di primo grado, assolvendo gli imputati, Azzarello e Di Mento, dal reato di minaccia aggravata; - che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente denun- zia mancato riconoscimento del danno ex delicto e vizi di motivazione in ordine alla riforma della pronuncia di primo grado, oltre ad essere costituti da mere do- glianze in punto di fatto, tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di meri- to, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ra- gioni del suo convincimento (in particolare, si vedano pag. 4-6, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla mancata possibilità di ricostruire con certezza l'effettiva dinamica dei fatti); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre