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Ordinanza — n. 3145/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3145/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3145/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO EMIDDIO nato a CROTONE il 20/01/1988 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; • - che l'imputato Leto Emiddio ricorre avverso la sentenza della Corte di ap- pello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 4 legge 110/1975; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di legge in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite- ri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convin- cimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 3145/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen. e 4 legge 110/1975; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di legge in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite- ri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convin- cimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa falsa dichiarazione della parte causa legittima violazioni della legge sulle armi perseguimento penale per diffamazione diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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artt. 495 cod. pen
- che l'imputato Leto Emiddio ricorre avverso la sentenza della Corte di ap- pello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO EMIDDIO nato a CROTONE il 20/01/1988 avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Leto Emiddio ricorre avverso la sentenza della Corte di ap- pello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 495 cod. pen. e 4 legge 110/1975; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazione di legge in riferimento all'affermazione di respon- sabilità, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante crite- ri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con mo- tivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convin- cimento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il nsigliere estens e Il Presiden