Supreme Court dismisses appeal against appeal inadmissibility, ruling substantive review overrides procedural motivation errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to properly motivate its decision. The appellant argued the appeal was rejected due to motivational defects, but the Court held that substantive review of procedural decisions renders the specific reasoning irrelevant. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: When reviewing the correctness of a procedural decision, the Supreme Court examines the substantive prerequisites regardless of the reasoning provided by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISANO MASSIMO nato a LAMEZIA TERME il 01/10/1985 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Campisano Massimo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di lesione e minaccia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello, è esso stesso inammissibile in quanto, se è censurata l'applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; - che correttamente la corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello atteso che l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13006 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262995); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci