Italian appeal court dismisses appeal as inadmissible due to waiver of grounds and mere factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Passalacqua inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of theft under Article 459 of the Penal Code, arguing against the affirmation of liability. The court rejected this appeal because the sole ground constituted a mere complaint on facts and was barred by the appellant's prior waiver of all appeal grounds at the appellate level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365 c.p.p.; An appeal is inadmissible if the appellant has waived all grounds of appeal and the sole remaining argument consists of mere factual complaints that cannot be examined in a court of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ANTONIO nato a CROTONE il 24/03/1969 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Passalacqua Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 459 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è inammissibile attesa la rinuncia, intervenuta in appello, a tutti i motivi d'impugnazione e, in ogni caso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendono ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motiva- zione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convinci- mento; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende.