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Ordinanza — n. 3141/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3141/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3141/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE ENRICO nato a POTENZA il 11/04/1989 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; - che l'imputato Pace Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appel- lo di Potenza che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'impu- tato era stato condannato per i reati previsti dall'artt. 477 e 482 cod. pen. (Capo A) e 48, 479 cod. pen. (Capo B); - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi moti- vazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'i- nammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la man- cata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'in- dirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ri- chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 3141/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 477 e 482 cod. pen. (Capo A) e 48, 479 cod. pen. (Capo B); - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi moti- vazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'i- nammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la man- cata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'in- dirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ri- chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario sanzioni pecuniarie azione di responsabilità irresponsabilità motivi di cassazione falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE ENRICO nato a POTENZA il 11/04/1989 avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Pace Enrico ricorre avverso la sentenza della Corte di appel- lo di Potenza che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'impu- tato era stato condannato per i reati previsti dall'artt. 477 e 482 cod. pen. (Capo A) e 48, 479 cod. pen. (Capo B); - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta vizi moti- vazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, tende ad ottenere un'i- nammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la man- cata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché, secondo l'in- dirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio ri- chiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il C nsi li sten