Cassation court dismisses appeal against conviction for injuries, citing procedural nullity and legal application errors as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bylikbaskhi Nervin inadmissible regarding a conviction for joint responsibility in personal injuries. The appellant argued for absolute nullity of the summons and erroneous application of statutory provisions, but the court found these claims unsupported by the record or outside the scope of appellate review. Consequently, the court rejected the arguments as they pertained to matters already decided by the lower courts or violated procedural rules restricting cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against second-instance judgments for peace court crimes are admissible only for violation of law, excluding procedural nullities or errors in legal application already reviewed by the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BYLIKBASKHI NERVIN nato il 20/11/1984 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che Bylikbaskhi Nervin ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile di concorso nel reato di lesioni personali; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia nullità as- soluta del decreto di citazione dinanzi al Giudice di prime cure, è manifestamente infondato, posto che afferisce a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (in particolare, occorre rilevare che alla data dell'1.04.2016 l'imputato era irreperibile in Bologna e che, dunque, le notifica- zioni venivano eseguite correttamente ex art. 161 comma 4 cod. pen.); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 52 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura inerenti alla legittima difesa e già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche ex art. 62 bis cod. pen. prevalenti rispetto alla contesta circostanza ag- gravante, non è consentito in sede di legittimità in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche con- siderato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti ge- neriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli de- dotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si evidenzia, inoltre, che l'imputato veniva condanna- to per il reato di lesioni personali, con esclusione dell'iniziale contestata aggra- vante); - che le censure (contenute nel secondo e nel terzo motivo di ricorso), con le quali il ricorrente denunzia anche vizi di motivazione, non sono consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (come nel caso di specie, posta l'esclusione della contestata aggravante) può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan- na del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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