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Ordinanza — n. 3138/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for crimes under Articles 641, 582, and 612 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3138/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Solange Ottino inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes under Articles 641, 582, and 612 of the Penal Code. The appellant argued for the application of Article 131 bis and the recognition of mitigating circumstances under Article 62 bis, but the court found these grievances unmeritorious. The decision rests on the established principle that a sufficient reference to decisive elements in the lower court's reasoning is adequate, rendering the appeal without legal foundation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.; Art. 131 bis c.p.: The cassation court dismisses appeals where the lower court's denial of mitigating circumstances or specific legal applications is based on a congruent reference to relevant facts, as such reasoning satisfies the requirement of adequate motivation without needing exhaustive elaboration.

Parole chiave

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Cassation Appeal Inadmissible Remedy Mitigating Circumstances Penal Code Crimes Judicial Motivation abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
4 e 5 della sentenza impugnata); - che la doglianza, con la quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 131 bis c.p.
pen.; - che le prime due censure, con le quali la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg.
Art. 641 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 612 c.p.
art. 62 bis cod. pen
4 e 5 della sentenza impugnata); - che la doglianza, con la quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTINO SOLANGE nato a MILANO il 18/02/1975 avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CUOCO; s .11'

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Solange Ottino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Mi- lano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile per i reati previsti dagli artt. 641, 582 e 612, comma 2, cod. pen.; - che le prime due censure, con le quali la ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod pen., sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); - che la doglianza, con la quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondata, perché, se- condo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del be- neficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di me- rito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con- danna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am- me