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Ordinanza — n. 3137/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3137/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition rather than a registered defense attorney. Although the defendant argued for personal representation, the court applied the statutory requirement that appeals must be signed by lawyers on the special register. Consequently, the appeal was rejected without procedural formalities, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Criminal appeals must be signed by a defense attorney registered on the special register of the Court of Cassation; personal signature by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement special register defense attorney Court of Cassation rules procedural formalities procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico ammissione all'avvocatura

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 13/03/1982 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Barhoumi Bilel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; - che il ricorso è sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - che il ricorso, essendo personalmente sottoscritto dall'imputato, è inammissibile avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così