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Ordinanza — n. 3015/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded arguments regarding minor drug offense qualification under Italian law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3015/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Dmytro Marychev inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a minor drug offense qualification, but the Court of Appeal had already provided extensive reasoning regarding the high quantity and variety of drugs involved. The Court found the appeal manifestly unfounded because it ignored the detailed factual arguments presented by the lower court concerning the scale of the organized drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990: The Court of Cassation declares a cassation appeal inadmissible when the arguments are manifestly unfounded and fail to address the comprehensive reasoning provided by the Court of Appeal on the qualification of the crime.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded arguments drug trafficking qualification minor offense exception organized drug trafficking Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Premesso che con sentenza del 28/6/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/10/2021 dal locale Tribunale, con la quale Dmytro Marychev era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARYCHEV DMYTRO nato il 15/11/1986 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza del 28/6/2022 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 12/10/2021 dal locale Tribunale, con la quale Dmytro Marychev era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di due anni, otto mesi, venti giorni di reclusione e 14mila euro di multa.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione quanto al diniego della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, decreto citato.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello si è infatti pronunciata sul punto con argomento di rara ampiezza (pagg. 10-15), molto articolato e congruo, che sfugge del tutto alla censura proposta.

4. Rilevato, in particolare, che la sentenza ha diffusamente argomento in ordine:

a) alla quantità di droga, assai elevata (2.480 dosi di hashish, 76 d marijuana, 22,1 di cocaina, 21,04 di MDMA, 3,2 di ketamina);

b) alla qualità dello stesso stupefacente (droghe pesanti e leggere), espressione di elevatissima capacità di approvvigionamento e di vasta clientela;

c) ai mezzi impiegati, indicativi di un'attività illecita non certo improvvisata, peraltro da parte di un soggetto percettore solo di 400 euro mensili con reddito di cittadinanza;

d) alle modalità e circostanze dell'azione, espressione di una concreta capacità operativa nell'ambito di spaccio organizzato. Tutti questi argomenti - palesemente incompatibili con la fattispecie lieve richiesta - sono peraltro del tutto trascurati nel ricorso, che non dedica loro alcun passaggio. 4.1. Di seguito, la Corte di appello ha valutato anche la riqualificazione nel comma 5 in esame delle sole condotte relative a droghe pesanti, redigendo ancora una motivazione ampia ed articolata, che non merita censura. Sono stati richiamati nuovamente la diversità di sostanze (cocaina, MDMA e ketamina), i quantitativi, gli elevati principi attivi, l'offerta variegata così realizzata, l'allarmante pregiudizio per il bene tutelato.

5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il liere e