Ordinanza — n. 3012/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOLO GAETANO nato a CROTONE il 21/03/1984 avverso la sentenza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di CROTONEetate-awi-s ti. JiL2f udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Pignolo Gaetano impugna la sentenza del Tribunale di Crotone con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 385 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3012/2023 — snpen · Corte di Cassazione: JiL2f udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Pignolo Gaetano impugna la sentenza del Tribunale di Crotone con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 385 cod. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIGNOLO GAETANO nato a CROTONE il 21/03/1984 avverso la sentenza del 08/03/2022 del TRIBUNALE di CROTONEetate-awi-s ti. JiL2f udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Pignolo Gaetano impugna la sentenza del Tribunale di Crotone con cui, ex art. 444 cod. proc. pen., gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 e 385 cod. pen.
2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso