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Ordinanza — n. 3011/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to inadmissible generic grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3011/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ronga Franco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a lighter classification of the offense and generic mitigating circumstances, but the appellate court had already refuted these claims by highlighting the defendant's admission of habitual use and the discovery of money, packaging materials, and a remote-controlled hiding spot. The court rejected the appeal because the grievances were merely reproductions of arguments already adequately countered at the appellate level and failed to address the concrete evidence of drug trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already refuted by the appellate court without addressing new facts or legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction generic mitigating circumstances reproductive grievances Cassazione ordinanza imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RONGA FRANCO nato a BENEVENTO il 25/02/1997 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; „ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ronga Franco; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e la mancata concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo, ma anche le stesse dichiarazioni del ricorrente che, contrariamente a quanto solo prospettato dalla difesa, non ha mai dichiarato di essere assuntore abituale di sostanza stupefacente; rilevante risulta il pertinente rinvio effettuato dalla Corte di merito alla decisione di primo grado che rendeva palese come il ricorrente avesse occultato all'interno di un nascondiglio appositamente fatto realizzare con una apertura azionabile con telecomando, luogo in cui, oltre allo stupefacente di cui all'imputazione, veniva trovata una consistente somma di denaro in contante (euro 2.170), buste per il confezionamento, un foglietto manoscritto con iniziali e cifre, bilancino di precisione ed un mini-cellulare dotato di carta "SIM card”, evenienze che rendevano evidente la destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, la non tenue offensività del fatto, oltre che la stessa genericità del motivo di gravame formulato in sede di appello che non prendeva in alcun modo in considerazione, come avvenuto nei motivi di ricorso, la condotta in concreto contestata ed accertata; osservato che generica e manifestamente infondata risulta la doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in realtà riconosciute nella massima estensione già dal Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co