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Ordinanza — n. 3010/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory mitigation clause due to factual misrepresentation by applicant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3010/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the applicant to pay court costs and a fine. The applicant argued for a statutory mitigation based on provocation by a false accusation, but the lower court had already rejected this claim as factually unsupported. The cassation court upheld this decision because the applicant's proposed factual reconstruction contradicted the proven events and the lower court's explicit findings.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 2 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the applicant attempts to establish a statutory mitigation based on a factual scenario that has been explicitly refuted by the court of first instance and contradicts the established record.

Parole chiave

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statutory mitigation provocation defense factual reconstruction inadmissible appeal court costs criminal procedure lower court findings motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 2 cod. pen.
OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLETTI GIUSEPPE nato a MATERA il 27/07/1965 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Nicoletti Giuseppe. OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso teso a censurare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2 cod. pen. è declinato in fatto nella parte in cui vorrebbe fondare la sussistenza della citata attenuante sulla base di una ricostruzione in fatto ed una prospettata ingiustizia ricevuta in realtà smentita dai Giudici di merito e, pertanto, riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver - in breve - riportato gli eventi, ha escluso che la condotta del ricorrente fosse stato determinato da una stato d'ira causato da un fatto ingiusto altrui, rilevando come il prenditore dell'assegno, falsamente accusato, si fosse limitato ad esercitare il diritto di negoziare il titolo ricevuto dal debitore Nicoletti che non aveva adempiuto agli obblighi negoziali assunti con la società per l'acquisto dell'autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il