Italian Court dismisses appeal as reclassification of crime did not infringe defendant's right to defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the reclassification of the offense from Article 611 to Articles 56 and 378 of the Penal Code, but the court found this argument already refuted during the appellate proceedings. The court determined that the factual circumstances remained identical and the change was merely a legal requalification that did not impair the defendant's right to defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 611 cod. pen.; Artt. 56 e 378 cod. pen.: A mere legal reclassification of the offense without altering the factual basis does not infringe the defendant's right to defense and does not justify a successful appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE BONIS VITO nato a BANZI il 22/03/1967 avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di De Bonis Vito. OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la riqualificazione del delitto di cui all'art. 611 cod. pen. in quello di cui agli artt. 56 e 378 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata in sede di gravame allorché la Corte territoriale ha evidenziato, con pertinenti riferimenti giurisprudenziali, che il fatto contestato con l'iniziale imputazione risulta identico avendo il Tribunale provveduto alla mera riqualificazione giuridica nella fattispecie ritenuta in sentenza, evenienza che non ha inciso negativamente sul diritto di difesa del ricorrente che, su tale aspetto, ha potuto interloquire e difendersi durante tutto il giudizio di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0