Italian Court dismisses appeals against drug trafficking conviction for insufficient offensiveness requalification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Francesco and Amedeo Marzullo inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellants argued for a reclassification under Article 73 of DPR 309/90 to reduce the offense's severity, but the appellate court correctly identified multiple factors indicating high offensivity, including the quantity, type, and organized nature of the drug dealing. Consequently, the court rejected the arguments as insufficient to warrant a new assessment of the crime's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The Court of Cassazione holds that appeals challenging a conviction for drug trafficking based on the lack of requalification for lesser offensiveness are inadmissible when the lower court has correctly assessed the quantity, type, and modality of the activity to establish high offensivity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARZULLO FRANCESCO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/03/1960 MARZULLO AMEDEO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 30/03/1988 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di Marzullo Francesco e Marzullo Amedeo; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia di Marzullo Francesco e Marzullo Amedeo, quanto alla mancata riqualificazione nella più tenue ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/90 sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito che ha evidenziato i plurimi elementi che deponevano per la non scarsa offensività della condotta dei ricorrenti alla luce dell'apprezzato complessivo dato quantitativo, della diversa tipologia di sostanza, della modalità di svolgimento dell'attività di spaccio posta in essere in maniera articolata, motivazione in fatto supportata da precisi riferimenti in fatto e pertinenti richiami giurisprudenziali che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i