Cassation court dismisses appeal regarding drug seizure, upholding lower court's finding of third-party destination based on evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonietta Chiarazzo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had found the seized substance destined for third parties based on the quantity, the lack of stable residence, and the precise cutting of the drug block by police testimony. The cassation court rejected the arguments challenging this reasoning, stating that the appellate court's evaluation was logical and based on sound experience, thus not subject to review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appellate court's finding that seized drugs were destined for third parties, based on quantitative data, the defendant's lack of stable residence, and the specific manner of the substance's presentation corroborated by police testimony, constitutes a valid exercise of discretionary judgment not subject to cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARAZZO ANTONIETTA nato a NAPOLI il 28/06/1966 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Chiarazzo Antonietta; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui la difesa censura anche sotto il profilo della motivazione la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato risulta riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, nel complesso, oltre al dato quantitativo, giudicato invero significativo in ragione dell'assenza di stabile occupazione della ricorrente, le specifiche modalità con cui si presentava il pezzo di sostanza rinvenuto; detto apprezzamento, che faceva rinvio alla stessa spiegazione fornita dal teste di polizia giudiziaria ascoltato sul punto (che ebbe a rilevare come la precisione dei tagli che presentava il panetto era elemento che denotava la formazione di dosi da destinare alla vendita), in quanto coerente, logico e frutto di apprezzate massime di esperienza, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso