Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction, upholding lower court's rejection of lesser charge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a lesser charge based on drug quantity and lack of income, but the Court of Appeal had already refuted these points by emphasizing the significant quantity of drugs and the appellant's presence with numerous fugitives at a known drug square. The Court upheld the lower decision, noting that the appellant's arguments were merely reproductions of previously rejected claims without new evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; When an appeal against a criminal conviction merely reiterates arguments already fully refuted by the Court of Appeal regarding drug quantity and criminal context, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MATTEO FRANCESCO nato a BATTIPAGLIA il 18/01/1995 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Di Matteo Francesco; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura la ritenuta destinazione a terzi dello stupefacente rinvenuto e sequestrato nonché la mancata riqualificazione dei fatti nella più tenue ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 risultano riproduttivi di censure formulate in sede di gravame adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato, quanto alla destinazione a terzi, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo in ragione dell'assenza di redditi tali da giustificarne il possesso, ma anche il dato che vedeva il ricorrente con indosso la sostanza con intorno numerose persone poi fuggite, come pur tentava di fare il ricorrente, alla vista degli operanti; rilevato che egualmente completa e logica avendo effettuato corretti riferimenti giurisprudenziali risulta la parte della decisione che, per escludere la possibile integrazione della più tenue figura di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha apprezzato, oltre al non indifferente dato ponderale, la personalità del ricorrente in uno al luogo in cui è stata notata svolgere la condotta, ritenuta dagli investigatori quale piazza di spaccio, parte della motivazione non smentita in sede di ricorso in cui il ricorrente censura il mero dato quantitativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibili con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis