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Ordinanza — n. 3004/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and fails to confront appellate court's recidivism reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Riccardo Cacici's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant criticized the appellate court's confirmation of recidivism but failed to engage with the specific reasoning regarding his prior drug offenses and social danger. Consequently, the court ruled the appeal generic and insufficient to challenge the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the specific reasoning of the court of first instance regarding recidivism and social danger.

Parole chiave

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recidivism assessment generic appeal grounds social danger evaluation drug offenses history inadmissible appeal motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACICI RICCARDO nato a LIVORNO il 24/05/1961 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cacici Riccardo; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva risulta generico nella parte in cui non si confronta con la corretta e completa motivazione della Corte territoriale sul punto che, previa integrazione della motivazione della decisione del Tribunale, ha messo in evidenza l'esistenza di numerosi precedenti anche in materia di stupefacenti, elementi ritenuti espressione di una aumentata e spiccata pericolosità sociale, essendosi il ricorrente dimostrato insensibile agli ammonimenti derivanti dalle precedenti condanne; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alle medesime censura, rivolgendo critiche inidonee a scalfire le argomentazioni dei Giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il