Criminal appeal dismissed for inadmissibility as appellate court correctly addressed non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Albano Fortunata inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize the cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, arguing the conduct was not sufficiently offensive. The court ruled that the appellate court had already thoroughly refuted these identical arguments during the second instance, correctly noting the offender's repeated violations and the significant harm caused, making the first-instance reasoning non-syndicable in a review proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appellate court's reasoning on the non-punishment ground is not subject to review if it adequately refutes the appellant's arguments regarding the offensiveness of the conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO FORTUNATA nato a TORRE ANNUNZIATA il 30/06/1960 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i motivi di ricorso di Albano Fortunata. OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, tesi a censurare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate in sede di gravame con correttezza e pertinenti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che, in tal senso smentita la riduttiva risposta asseritamente ricevuta dalla Corte di merito e di cui fa cenno il ricorso, ha messo in evidenza la non scarsa offensività della condotta della ricorrente che, allontanatasi dall'abitazione, ha mostrato di reiterare la violazione, riportandosi per relationem alle ragioni evidenziate dal Tribunale; che la motivazione di merito ha dato atto delle ragioni alla base della ritenuta non tenue offensiva condotta non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il